LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA LEGGE REGIONALE SU OLEODOTTI E ZONE SISMICHE
SULMONA - E’ delle ultime ore la notizia che potrebbe riaprire la vicenda metanodotto a Sulmona, secondo la quale la Corte Costituzionale ha riaffermato che nel campo della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia vale una potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Con questa motivazione di fondo la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità di una norma della Regione Abruzzo, l’art. 3 della legge 28/2012, che nell’ambito di un intervento sulla tutela della salute, dei beni paesaggistici e ambientali e sulla promozione di uno sviluppo sostenibile, modifica unilateralmente la disciplina precedente in fatto di competenze regionali circa la localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti nelle zone sismiche. "La disposizione impugnata – scrive la Consulta nella sentenza 182 depositata oggi – stabilendo l’incompatibilità a priori tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione". "Le norme interposte richiamate – scrive ancora la Corte riferendosi alla normativa in materia – hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico". La sentenza (. n.181/2013) è lunga e abbastanza articolata e riguarda l’ art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19/06/2012, n. 28. avente per oggetto " Energia – Norme della Regione Abruzzo – Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale – Previsione che la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti, che abbiano diametro uguale o superiore a 800 mm. e lunghezza superiore a 40 chilometri e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree sismiche classificate di prima categoria".